FAQ registro dei codici creditori (RCC)

Domande più frequenti

Che cosa è il numero RCC e quando ne ho bisogno?

I numeri RCC semplificano la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC, i fornitori di prestazioni sono dispensati dal dover dimostrare a ogni singolo assicuratore di possedere la necessaria autorizzazione e qualificazione.
Su richiest di un fornitore di prestazioni, il Registro dei codici creditori (RCC) assegna un numero RCC che i fornitori di prestazioni e gli assicuratori malattia utilizzano per la fatturazione, la verifica della fattura, il pagamento e la statistica.

Per maggiori informazioni sul numero RCC dei singoli gruppi di fornitori di prestazioni, cliccare sul seguente link:

Richieste Registro dei codici creditori

Che cosa è il numero C e quando ne ho bisogno?

I numeri C vengono assegnati a determinate persone appartenenti a una professione medica che dispensano prestazioni a carico dell’assicurazione malattie in qualità di lavoratori dipendenti.
Correlando il numero C con il numero RCC del datore di lavoro si documenta il rapporto di impiego e si attesta che le persone appartenenti a una professione medica impiegate soddisfano le condizioni per dispensare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Questo serve in particolare per documentare in modo trasparente le prestazioni dispensate e per controllare le fatture.

Il datore di lavoro notifica le nuove assunzioni o la cessazione dei rapporti d’impiego in essere.

Per maggiori informazioni sui singoli gruppi di persone che svolgono attività dipendente rimandiamo alla relativa scheda informativa:

Richieste Registro dei codici creditori

Che differenza c'è tra numero RCC e numero C?

Di norma il numero RCC viene assegnato a persone fisiche con attività lucrativa indipendente (ditta individuale) oppure a persone giuridiche (per es. SA, Sagl …) che possono e vogliono dispensare prestazioni a carico dell’assicurazione malattie. Il numero RCC autorizza a fatturare le prestazioni.

Il numero C viene assegnato a una persona appartenente a una professione medica che soddisfa i criteri per dispensare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) in qualità di lavoratore dipendente. Le prestazioni dispensate vengono fatturate tramite il numero RCC del datore di lavoro.

Per maggiori informazioni ed eventuali regolamentazioni particolari rimandiamo alla relativa scheda informativa:

Richieste Registro dei codici creditori

Posso avere un numero C e nello stesso tempo anche un numero RCC?

Sì, è possibile avere contemporaneamente entrambi i numeri se la persona che dispensa le prestazioni svolge attività lucrativa sia dipendente che indipendente.

Come occorre procedere quando si richiede un numero RCC se si dispensano prestazioni che rientrano in differenti ambiti?

Se si dispensano prestazioni che rientrano in differenti settori di prestazioni ambulatoriali occorre presentare le relative autorizzazioni cantonali per esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). I fornitori di prestazioni devono fatturare le prestazioni in base alle tariffe fissate per convenzione o dalle autorità e a tale fine hanno bisogno dei relativi numeri RCC.

Esempio: con un numero RCC assegnato a un fisioterapista oppure a una organizzazione di fisioterapia si possono fatturare solo prestazioni di fisioterapia. Se, oltre a quelle di fisioterapia, si dispensano anche prestazioni di ergoterapia, queste ultime prestazioni vanno fatturate tramite un numero RCC assegnato come ergoterapista oppure come organizzazione di ergoterapia.

Per maggiori informazioni sull’assegnazione di un numero RCC cliccare sul seguente link:

Richieste Registro dei codici creditori

Che cosa è una conferma cantonale per persone con attività lucrativa dipendente e dove posso richiederla?

Dal 1° gennaio 2022 sono i Cantoni ad autorizzare i fornitori di prestazioni ambulatoriali a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). L’autorità cantonale verifica se sono soddisfatti i requisiti di legge sia per il datore di lavoro autorizzato a fatturare sia per le persone appartenenti a una professione medica che svolgono attività dipendente. L’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) definisce in modo differente queste persone per ciascuna categoria di fornitori di prestazioni.

Il Cantone rilascia una conferma alle persone appartenenti a una professione medica con attività dipendente se adempiono i criteri di legge per esercitare attività dipendente sotto la propria responsabilità professionale a carico dell’AOMS. Per ulteriori domande concernenti la conferma cantonale si prega di rivolgersi direttamente alla competente autorità cantonale.

Per consultare le schede informative che riportano i differenti requisiti di legge cliccare sul seguente link:

Richieste Registro dei codici creditori

L'autorizzazione o la conferma cantonale la posso richiedere solo 3 mesi prima di iniziare l'attività. Come devo procedere?

Dal momento che possiamo valutare solo le richieste complete in ogni punto, si prega di inviare la documentazione soltanto se completa. Dovremo rispedire al mittente la documentazione che ci viene trasmessa in modo incompleta.

Vorrei adeguare i dati (indirizzo, conto bancario ecc.) nel vostro sistema. Come devo fare?

Le richieste di modifica vanno presentate per iscritto tramite estratto dati o formulario di mutazione, compresa la firma legale di una persona autorizzata a firmare.

I formulari di mutazione sono disponibili al seguente link: Richieste Registro dei codici creditori

Per quanto tempo è valido il mio numero RCC?

Il numero RCC viene assegnato per un periodo di cinque anni.

Se le premesse di legge restano soddisfatte e se lei non presenta una richiesta di sospensione del numero RCC, una volta decorsa la validità, le invieremo automaticamente una fattura per prorogare la validità del numero RCC di altri 5 anni.

Come posso prorogare la validità del numero RCC?

Decorsi i 5 anni le invieremo automaticamente una fattura per prorogare di altri 5 anni la validità del numero RCC. Quindi lei non dovrà fare nulla.

Importante: le premesse di legge devono essere soddisfatte e, se necessario, occorre rinnovare in tempo utile presso il competente Dipartimento della sanità l’autorizzazione all’esercizio della professione o l’autorizzazione all’esercizio e – se prevede una limitazione nel tempo – l’autorizzazione cantonale per esercitare a carico dell’AOMS. Troverà le necessarie informazioni in merito nella sua documentazione. Le eventuali limitazioni nel tempo sono indicate nelle decisioni. Dovrà inviarci una copia della nuova o prorogata autorizzazione all’esercizio della professione e/o autorizzazione all’esercizio o autorizzazione cantonale per esercitare a carico dell’AOMS. Questi documenti non ci vengono trasmessi direttamente dal Dipartimento della sanità per motivi legati alla protezione dei dati.

La preghiamo di comunicarci tempestivamente se intende cessare la sua attività in modo da poter sospendere correttamente il suo numero RCC.

Posso inviare la mia richiesta anche se sono ancora in attesa di un documento?

No. Per verificare un numero RCC o C abbiamo bisogno di una richiesta compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione necessaria, perciò la preghiamo di inoltrarla solamente una volta completata di tutto il necessario. Rispediremo al mittente le richieste incomplete senza esaminarle.

Non trovo il mio numero RCC quando visualizzo la versione breve RCC. Come mai?

La versione breve RCC di SASIS visualizza soltanto i fornitori di prestazioni che dispensano prestazioni su prescrizione. Questo comprende le seguenti categorie di fornitori di prestazioni:

  • medici
  • chiropratici
  • istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici
  • ospedali
  • dentisti
Vorrei fatturare tramite la Cassa dei Medici. Come devo fare?

Potrà comunicare questa scelta direttamente con la richiesta di assegnazione del numero RCC oppure quando modifica il conto corrente/bancario di un numero RCC in vigore.
Il codice IBAN della Cassa dei Medici è il seguente: CH86 0900 0000 1200 0738 6

Gli estremi del mio conto non cambiano; devo comunque inviare il mio QR-IBAN?

Per la conversione alle fatture QR non è necessario adeguare le coordinate di pagamento salvate.

Da parte nostra non provvediamo a salvare i QR-IBAN ma esclusivamente i codici IBAN ordinari.

Il codice IBAN ordinario resta valido parallelamente al QR-IBAN e viene utilizzato dagli assicuratori solo nei casi in cui il pagamento non può essere effettuato con le informazioni trasmesse sulla fattura.

Posso inviare la mia richiesta anche se non ho ancora un numero IDI (numero di identificazione delle imprese)?

Le persone che svolgono attività lucrativa indipendente (persone fisiche, ditte individuali) possono presentare la richiesta anche senza disporre ancora del numero IDI e inviarlo dunque in un secondo tempo quando ne sono entrate in possesso.

  • L’indicazione del numero IDI è un requisito obbligatorio per le persone giuridiche (per es. SA, Sagl …) e quindi deve figurare sulla richiesta.

I numeri IDI già attribuiti si possono consultare presso l’Ufficio federale di statistica all’indirizzo https://www.uid.admin.ch/Search.aspx.

Se ancora non si possiede un numero IDI si potrà richiederlo a un ufficio amministrativo collegato al sistema IDI. Gli uffici amministrativi sono elencati all’indirizzo bfs.admin.ch.

Manca una risposta a una vostra domanda importante?

Inviate una mail a zsr@sasis.ch oppure chiamate da lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 i seguenti numeri +41 32 625 42 45 (italiano)