I numeri RCC semplificano la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC si è dispensati dal dover dimostrare a ogni singolo assicuratore di possedere la necessaria autorizzazione e qualificazione. Il numero RCC deve figurare sulla fattura per il paziente o l'assicuratore.
I numeri RCC sono attribuiti al Cantone nel quale vengono dispensate le prestazioni. Se le prestazioni vengono dispensate in più Cantoni occorre richiedere un numero RCC separato per ciascun Cantone. Le autorizzazioni rilasciate dal Cantone sono condizioni necessarie per ottenere il numero RCC. I fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare la professione durante un periodo di 90 giorni devono presentare al posto dell'autorizzazione cantonale una conferma con la quale il Cantone certifica che è stato adempiuto l’obbligo di annunciarsi. Le levatrici sono autorizzati in qualità di fornitori di prestazioni a carico dell'AOMS se soddisfanno le condizioni secondo l'art. 45 OAMal (ordinanza sull'assicurazione malattie).
• Informazioni per l'organizzazione: www.sasis.ch/it/1024
• Informazioni per le levatrici dipendenti: www.sasis.ch/it/1048